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Quando si fa street photography in italia e si desidera pubblicare le foto su qualunque mezzo di informazione (internet o stampa tradizionale) si deve prestar molta attenzione alle leggi vigenti, in quanto la violazione di esse può avere ripercussioni serie in termini legali. Per capire cosa è possibile fotografare è necessario partire innanzitutto dalla normativa vigente:



La legge italiana dice:

  1. Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 e 97 legge 633/41).
  2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso).
  3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
  4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
  5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
  6. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.
  7. [aggiornamento art.97 legge 633/41] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

NOTE E AGGIORNAMENTI AL 22 GIUGNO 2016

La questione minori, crea sempre tanta confusione. Dai miei recenti confronti e dalla mie recenti ricerche in merito la situazione di confusione comunque tende a permanere. Di seguito una serie di precisazioni che meglio chiariscono il ruolo dei minori e la pubblicabilità di immagini

  • Nelle leggi di cui sopra, non viene mai citata la parola “minore” ma esse si applicano indistintamente ad ogni cittadino italiano.
  • Spesso si confonde la Privacy con il diritto alla pubblicazione di una immagine! La legge sulla privacy regola esclusivamente il trattamento dei dati sensibili quali nome, cognome, indirizzo ecc ecc dunque non si riferisce esplicitamente alla fotografia.
  • Per quanto riguarda la “tutela dei minori” tuttavia è intervenuto il Garante della Privacy il quale ha assunto una posizione netta: ha dichiarato, infatti, che la tutela del minore immortalato in una foto, deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. E ciò vale  per le testate giornalistiche, ma in egual misura anche per la fotografia.
  • Secondo la Corte si Cassazione n. 3721/2012 – è stato decretato che si fa OBBLIGO PER I MASS MEDIA DI OSCURARE IMMAGINI DI PERSONE IN QUALCHE MODO COINVOLTE IN FENOMENI SUI QUALI GRAVA UN PESANTE GIUDIZIO NEGATIVO DELLA COLLETTIVITÀ. Quindi, per non ricadere in questa tipologia di eventi, è sempre opportuno evitare situazioni del genere. Dunque È diffamazione pubblicare sui giornali foto che ritraggono i volti dei mendicanti.

In pratica è possibile pubblicare:

  1. Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o piu’ persone siano riconoscibili solo se il personaggio riconoscibile non e’ determinante all’economia della foto.
  2. Personaggi comuni scattati in pubblico o durante un evento, isolati dal contesto e il cui volto non sia riconoscibile. Ad esempio persone che leggono con il capo chinato, persone riflesse nelle vetrine dei negozi in cui il volto non sia chiaramente visibile
  3. Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile – ad esempio piedi, mani, scarpe, gambe
  4. [aggiornamento] Se il soggetto guarda in camera sorridendo viene considerato come un “Tacito Assenso” e dunque non è necessaria un liberatoria firmata – ciò è valido per foto fatte in America e non ha validità effettiva in Italia.
  5. Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell’immagine e il volto si scarsamente riconoscibile o di dubbia interpretazione.
  6. Immagini pubblicate con finalita’ esclusivamente culturali e/o didattiche. Potrebbero rientrare in questa tipologia anche serie di immagini che rappresentano uno spaccato di usi e costumi locali.
  7. Immagini di ritratto di minori o di adulti effettuate come reportage in Paesi distanti. Teoricamente ciò viene comunemente fatto nonostante vi sia una violazione delle leggi di fondo in quanto è molto improbabile che ci giunga un’opposizione o una denuncia. (sarebbe bene sempre e comunque avere una liberatoria)
  8. Immagini di personaggi famosi (adesso anche blogger) ritratti su riviste o in luoghi pubblici. Non è possibile tuttavia sfruttare la loro immagine per fini commerciali o pubblicare foto in cui ci sia una rappresentazione  lesiva del buon nome.

In conclusione possiamo certamente affermare che tutti i ritratti di persona non contestualizzati, indipendentemente dal luogo in cui siano stati effettuati e a meno che la persona non sia un personaggio pubblico o famoso, non possono essere pubblicati senza una liberatoria firmata.

Invece tutte le immagini di luoghi pubblici in cui le persone ritratte sono contestualizzate nell’ambiente ritratto e non isolate sono pubblicabili senza problemi.  Per tutte le foto comunemente definite “rubate” sarebbe necessaria una valutazione caso per caso, le foto dei bambini non possono essere pubblicate senza una esplicita e firmata liberatoria da parte dei genitori, questo non perchè sia esplicitamente scritto nella legge, ma perchè tali immagini vengono regolate anche da posizioni specifiche del Garante della Privacy, il quale tuttavia parla di rispetto. Dunque da valutare secondo coscienza e da caso a caso.

In ogni caso, quando ad una immagine di persona, è associato un fine di lucro (anche la più banale promozione dei propri servizi fotografici) queste necessitano di liberatoria da parte dei soggetti immortalati.

 

63 Comments

  • Stefania ha detto:

    Ciao! Allora, sto facendo un progetto di disegno. Come documentazione, chiedo vocalmente alle persone, dopo aver fatto il disegno, “posso farti una foto? (con il disegno in mano)”. Chi mi dice di sì si mette in posa sorridente e io tengo le foto. Evito di farlo quando si tratta di bambini, quindi sto parlando esclusivamente di adulti.
    Voglio utilizzare questo materiale come appunto documentazione del progetto. Questo vuol dire social, ma, chi lo sa, altro in futuro. (possibile stampa ed esposizione). Le foto eventualmente stampate non potranno essere vendute, in quanto non è quello che faccio, non faccio fotografia. Semmai potrebbe essere che tutte le foto diventino un libro e in questo caso ci può essere la vendita.
    Vorrei capire se ogni volta devo fare firmare la liberatoria e se sì se è possibile fare un file excel in cui uno metta la firma ma non recapiti ecc ecc. La richiesta di tutte queste informazioni credo bloccherebbe completamente il progetto.
    Questo progetto è internazionale quindi devo attuare qualcosa che valga in Italia come in Spagna e in generale ovunque.
    Grazie spero potrai darmi qualche buona dritta,
    Ste

    ps. se invece prendo foto mentre sto facendo il disegno, con la persona in background sfocata, e il focus sul disegno, ma in questo caso non chiedo niente neanche vocalmente?

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Stefania, la legge italiana é chiara, per usi diversi da quelli artistici é necessaria una liberatoria specifica e a norma per gli adulti e sempre per i minori, in virtu delle sentenze della cassazione sopra esposte.

      Inoltre non essendoci una normativa comunitaria unica, la legge varia a seconda degli stati dunque dobresti predisporre liberatorie specifiche per il target italiano, spagnolo ecc. Io ti consiglio di farle firmare sempre specie se prevedi un uso delle foto futuro in pubblicazioni editoriali che saranno vendute. Anche perché in loro assenza nessun editore rischierà per te.

      A volte spiegare il progetto, rendere partecipe la persona che posa in un ritratto rende più semplice e spontanea la firma in una liberatoria, senza snaturare la natura artistica e romantica della realizzazione stessa.

      Grazie per aver scritto.
      Andrea

  • antonio ha detto:

    Gent.mo Andrea, complimenti per il suo lavoro. Io faccio fotografie per diletto e il genere street mi affascina molto se non fosse per il fatto dell’aspetto legale che è fonte di numerosi mal di testa. Ho girovagato a lungo su internet leggendo opinioni discordanti, da quelle a maglie strettissime a quelle più larghe che si trovano spesso nei siti attinenti all’argomento “street”. Ho capito che quando si è sul filo della legalità tutto si gioca sull’interpretazione che il giudice darà caso per caso. Io però non ho tanta voglia di finire davanti a un giudice per un semplice hobby, anche se probabilmente mi darà ragione. Ho un paio di perplessità che non rientrano nella casistica che ho analizzato. 1) Fotografie fatte a presunte modelle fatte in strada “prima” del loro ingresso nell’atelier per la sfilata o come semplici invitate all’evento, non ho la liberatoria (eravamo in 50 a fotografarle) si mettevano in posa anche a richiesta ma andavano piuttosto di corsa. 2) Fotografie fatte a modelle in una sfilata pubblica 15 anni fa in galleria Vitt. Emanuele a Milano, alcune foto le ho ritoccate applicando texture varie. Quali rischi si corrono a pubblicarle sul proprio album o nei gruppi fotografici su facebook ? Una cosa che non mi è ben chiara è che la legge in certi casi parla di eventi pubblici + personaggi famosi, okay, ma quanto famosi ? I numeri uno ? Chi fissa la soglia della notorietà ? Ultimissima domanda, pubblicare su un gruppo pubblico di facebook dedito alla fotografia può essere considerato un motivo culturale e di studio ? Grazie.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Antonio,
      In realtà per quanto dubbia possa essere l’interpretazione della legge i casi da te proposti sono di facile risoluzione:

      1) I backstage fanno parte dell’evento pubblico, se questo é aperto ai fotografi si ha legittimità di pubblicazione. Vedi i lavori di Giuseppe Pons sui backstage della fashion week.

      2) se I tuoi ritocchi non alterano in modo negativo le modelle facendo divenire l’immagine offensiva puoi pubblicarle in quanto sempre di evento pubblico si parla. Ovviamente non puoi prendere la modella scontonarla ed attaccarla ad uno sfondo diverso, li parliamo di usi diversi della fotografia. Negli altri casi vale il diritto di cronaca o in base al ritocco la finalità artistica/culturale.

      Per personaggio pubblico si intende una persona che per attività e o azioni ha una conscia esposizione pubblica e una relativa notorietà nell’ambiente in cui opera. Nel caso delle modelle, come nel caso delle comparse di una manifestazione si ha uno esplicito consenso nell’essere fotografati a meno che ciò non sia chiaramente non consentito dall’organizzazione.

      Per quanto riguarda la pubblicazione in un gruppo fb la finalità culturale nasce dalle finalità dello stesso gruppo così come indicato nella sua specifica descrizione.

      Grazie per aver scritto
      Mi scuso per il ritardo nella risposta… Ma come puoi vedere alla fine rispondo sempre.

      A presto
      Andrea

  • Angelo Bianconi ha detto:

    Ciao Andrea, intanto complimenti per il tuo blog. Senti io sono un FotoReporter professionista, vorrei sapere se posso pubblicare su Fb le foto da me scattate di un apericena con relativa serata musicale, “quindi locale pubblico con tutti i permessi in regola ovviamente”, Leggendo in rete e credimi da oggi che impazzisco sul GDPR e non ne vengo fuori, ti chiedo; cambia qualcosa sulla pubblicazione sul Fb da un fotografo professionista e da un fotografo professionista e anche Giornalista iscritto all’Albo Nazionale e se puoi dirmi come comportarsi sulle foto dei gruppi sulle persone dietro a parte i minori che non li fotografo mai se non su lavori espressamente richiesti tipo Comunioni Cresime e/o altro simile. Ti ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti, Angelo Bianconi.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Angelo, innanzitutto GRAZIE per il commento e per leggere questo blog.
      Allora, la pubblicazione delle immagini non è correlata dal GDPR, in quanto quest’ultimo riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali, ove per dati personali si intendono Nome, Cognome, codice fiscale, mail ecc ecc.

      La legge che regola la pubblicazione di immagini è esclusivamente la 633/41 e nello specifico i suoi due articoli 96 e 97. In linea generale questa legge definisce il diritto di pubblicazione e quando tale pubblicazione necessita o meno di liberatoria.

      In linea generale devi considerare che non sei in un luogo pubblico ma in un “Locale Privato aperto al pubblico“, che è cosa diversa. Dunque per prima cosa devi accettarti se in tale locale sono consentite le foto. Superato questo primo scoglio (superabile per via della pubblicità indiretta al locale derivante dalla pubblicazione), puoi pubblicare le tue immagini (senza minori) solo se alla pubblicazione non è legato uno scopo di lucro. Dunque avvalendoti del diritto di cronaca, della finalità artistica o documentativa puoi procedere alla pubblicazione senza problemi.

      Ovviamente varranno le regole esposte nell’articolo, dunque le immagini devono essere contestualizzate e non devono alterare l’effige e la dignità delle persone ritratte. Mi complimento con te per aver anche solo pensato alla questione, visto che è uso comune pubblicare milioni di immagini sui social senza mai porsi il problema del poterlo fare.

      In definitiva, se la serata era pubblica e il locale consentiva di fotografare al suo interno, se le immagini rispettano i diritti delle persone ritratte e non sono presenti minori, puoi procedere alla pubblicazione.

      NB: ricordati che la pubblicità personale finalizzata alla vendita di servizi a pagamento è comunque considerato scopo di lucro.

  • Alessia ha detto:

    Ciao Andrea, vorrei sapere se sei a conoscenza di qualche restrizione la video-ripresa di targhe di auto presenti sulla carreggiata o parcheggiate e se la detenzione di tale materiale da parte di un’azienda possa costituire un problema.
    Grazie in anticipo per le preziosissime informazioni,
    Alessia

  • Giorgio Maragna ha detto:

    Giorgio
    Buongiorno Andrea. Stò scrivendo un piccolo volumetto che riguarda le scuole elementari del piccolo paese veneto nel quale sono cresciuto. E’ mia intenzione pubblicare tutte le foto di classe dal 1920 sino al 1990, anno della chiusura del plesso. Alle foto aggiungo anche tutti i nomi dei bambini. E’ possibile senza incorrere in reati relativi alla privacy? Grazie.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Giorgio, la legge sulla Privacy tutela gli aspetti legati al solo uso di dati personali e non di foto, dunque essa entra in gioco solo nel momento in cui inserisci Nome e Cognome e altri dati personali; per il garante della privacy “la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento” ad esempio secondo il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 201 del garante, i dati degli alunni non possono essere divulgati nemmeno attraverso il sito web ufficiale.

      Sul fronte invece dell’uso delle immagini, tecnicamente tutte le immagini effettuate in ambito scolastico non possono essere utilizzate fuori dagli ambiti scolastici o familiari senza esplicito consenso. Tuttavia, appartenendo esse ad archivi storici di un plesso scolastico e presupponendo che esso abbia i i pieni diritti d’uso, potresti vedere quali finalità sono consentite dall’istituto e magari avvalerti di pubblicazione per finalita’ culturale e/o didattica e bypassare il problema.

      Questa ovviamente è una interpretazione rigorosa della legge, nello specifico ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato esperto in materia per chiarire gli aspetti legali legati alla tua opera.
      Saluti

  • Diego ha detto:

    salve Andrea Scirè

    ho un filmato delle telecamere di sorveglainza delle scale del mio condomonio dove ormai ex moglie si butta dalle scale e simula oltre la mia spinta, di ricevere calci e pugni per attirare altri condomini. del video non si capisce il volto dato che è sempre girata ed ha le mani sul volto per simulare di essere stata colpita. se publico il filmato è reato ? anche se oscuor con quanche programma ? saluti grazie

    • Andrea Scirè ha detto:

      Salve Diego, fotostreet.it è un sito di fotografia di strada e in questo articolo vengono trattati esclusivamente gli aspetti legali a tale pratica. Per il suo specifico caso le consiglio di rivolgersi vivamente ad un legale, sicuramente più preparato di me… a naso penso comunque, che non sia possibile pubblicare il suo filmato senza incorrere in qualche denuncia derivante dalla natura privata del vanoscala, dal riconoscimento “contestuale” della persona ecc ecc.

      Grazie per aver scritto.

  • Evaldo ha detto:

    Buonasera signor Scirè, avrei alcuni quesiti da porle.
    Un editore mi ha proposto la pubblicazione di un libro con le mie foto street contestualizzate alla mia città e alle sue bellezze medievali. Non ho ancora preso accordi diretti con lui, ma sarei tentato dalla proposta, benché titubante per le responsabilità discendenti da una pubblicazione del genere con soggetti terzi riconoscibili. Ovviamente parlando di street, in ogni immagine che avrei in mente di inserire nel libro, ci sarà almeno un soggetto nella maggior parte dei casi riconoscibile. Da quanto credo di aver capito dalle sue indicazioni, poiché il carattere del libro sarà certamente culturale, non dovrei aver bisogno di liberatorie.
    Però chiedo: 1) è forse il prudente caso di specificare con un’apposita dichiarazione in calce all’interno della stessa, le “finalità culturali” della pubblicazione fotografica? 2) sarebbe comunque un azzardo pubblicare foto con minori più altri soggetti contestualizzandola a un evento particolare? (per esempio lancio di lanterne luminose durante un capodanno in una famosa via della mia città dove al centro della foto è riconoscibile una bambina con un genitore intenti nell’accensione della lanterna, circondati da altri adulti anch’essi riconoscibili?); 3) il libro avrà certamente un costo, almeno quello di spese editoriali e suppongo – non avendo ancora preso accordi di dettaglio con l’editore – debba avere un costo: l’eventuale prezzo, potrebbe essere considerabile “lucro”? Sarebbe eventualmente possibile applicare un prezzo che tenga conto delle spese di editoria e di un obolo da versare in beneficienza (il mio interesse non è il guadagno ma la visibilità delle mie foto e anche un’opera di bene attraverso di esse, avrei infatti in mente a un canile) così da smarcarmi da qualsiasi pretesa di tentativo di lucro con altrui immagini? Le viene in mente qualceh altro suggerimento?
    Grazie per la pazienza.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Evaldo… innanzitutto signor Scire??????
      E’ vero che ho appena raggiunto gli “anta”, ma Andrea è più che sufficiente.

      Purtroppo siamo in Italia e dunque “dura lex sed lex“, questo significa che, secondo legge, tutte le finalità artistiche, documentative, giornalistiche possono essere pubblicate solo se non si ha una “finalità di lucro” oppure se rientrano appieno nelle indicazioni di legge e cioè che sia l’evento/manifestazione l’oggetto principale della fotografia e non le persone in essa presenti. Nel tuo caso, se nella foto dell’accensione delle lanterne è proprio questo “atto” il soggetto principale e non il bimbo con il genitore riconoscibile, allora la foto è pubblicabile avvalendosi del diritto di cronaca, se invece è l’individuo oggetto dell’immagine ciò non può avvenire… in altre parole, se hai fotografato il bambino “contestualizzato” potresti incorrere in ricorsi e noie legali.

      Sembra assurdo ma per la legge italiana un libro di fotografia di strada (dove nel 90% dei casi è l’individuo l’oggetto principale dell’immagine) dovrebbe per sua natura essere regalato se privo di liberatorie o essere pubblicato violando la legge. Questo significa che se prendessimo la maggior parte delle pubblicazioni “street” italiane, le “zine” e tanta altra roba, sarebbero tutte da cestinare per mancanza di liberatorie. In genere tuttavia si chiudono gli occhi, per i crimini, pensa pensa per un libro di fotografia. Dunque spesso i soggetti che si riconoscono, se non decidono di specularci su, sono ben lieti di finire in un libro (sempre che non si mostri un lato irriverente della loro personalità).

      Nel caso di eventi pubblici, dipende sempre e comunque dalle immagini che desideri pubblicare, dunque andrebbero analizzate e osservate una ad una in tal senso.

      Sul fronte delle foto ai minori (dove il minore è il soggetto principale) invece non si discute… o liberatoria o nulla. Immagina di pubblicare un libro, che viene poi acquistato da un genitore che vedendo l’effige in primo piano del proprio figlio decide di sporgere denuncia… ti assicuro che è un casino!

      Sul punto 3 invece ti posso confermare che La beneficienza è una finalità nobile, che “in Italia” viene usata certe volte come escamotage per le pubblicazioni.
      Il mio consiglio è di editare le foto in tal senso, e ove possibile mettersi al sicuro sempre con una liberatoria, magari riconoscendo e rintracciando i soggetti.

      PS: un’effige di un minore sfocata o non perfettamente riconoscibile, ad esempio un “mezzo volto”, può essere una escamotage “artistica” che potrebbe permettere la pubblicazione senza rivalsa da parte dei genitori 😉

  • Silvia ha detto:

    Buongiorno. Una gentile informazione. A mio figlio di 11 anni piace correre a piedi le garette non competitive che si svolgono di domenica o di sera in estate. A me non piace che venga fotografato dai vari fotografi delle manifestazioni che poi inseriscono le loro foto nei loro siti o blog. Siccome sono manifestazioni pubbliche sono obbligata ad accettare che ad ogni gara sia fotografato ed inserito nei loro siti con le foto delle manifestazioni? Grazie per la gentile risposta. Silvia

    • Andrea Scirè ha detto:

      Gentile Silvia, a meno che lei in qualità di genitore non abbia firmato una liberatoria relativa ad un possibile uso di immagini della gara da parte di fotografi accreditati, per la legge italiana, i minori, non possono essere ritratti senza esplicito consenso da parte dei genitori; per esattezza è possibile fotografare, ma non divulgare l’immagine senza esplicito consenso. Nonostante sia un evento pubblico e si voglia esercitare il “diritto di cronaca”, i volti dei minori vanno sempre e comunque oscurati. Di conseguenza è suo diritto chiedere la rimozione e il non utilizzo delle immagini raffiguranti suo figlio.

      Grazie per avermi contattato
      Saluti
      Andrea

  • Francesca ha detto:

    Post utilissimo, Andrea: grazie! Una domanda: se all’interno di un servizio fotografico professionale da utilizzare per la comunicazione istituzionale (ufficio stampa e social media) fosse visibile un brand italiano ad alta notorietà, sarebbe necessaria la preventiva autorizzazione? Se invece il marchio fosse soltanto “suggerito” (l’oggetto rimane cmq riconoscibile ai più) senza che il logotipo sia visibile?
    Grazie!

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Francesca, non puoi pubblicare per scopo commerciale foto contenenti altri brand senza formale autorizzazione. Se il marchio è “suggerito” senza il logotipo visibile, in linea generale non dovresti incorrere a problemi.

  • anna ha detto:

    Vorrei avere una delucidazione…
    Mio marito ha fatto delle foto del borgo in cui viviamo, sia dei monumenti che durante sagre, feste e processioni. Nello specifico ha fotografato un artista che faceva delle bolle di sapone e nelle foto oltre all’artista compaiono diversi bambini nello sfondo, intenti ad osservare lo spettacolo.
    Mi piacerebbe poter dedicare una pagina del mio sito alla presentazione del borgo e Raccontare il territorio mediante le immagini….
    Le foto dell’artista con i bambini che lo circondano, a suo avviso, possono essere inserite? Grazie Anna

    • Andrea Scirè ha detto:

      Salve, pur essendo in luogo pubblico, tecnicamente la pubblicazione di foto di minori in Italia non è consentita senza l’esplicito consenso dei genitori. Si fa eccezione per figuranti di una processione o evento pubblico in quanto la partecipazione a tale evento già sottintende una esplicita autorizzazione. Dunque anche nel suo caso le foto tecnicamente non sarebbero pubblicabili senza una formale liberatoria.

      Qualcuno in Italia, tuttavia tende a pubblicare ugualmente immagini di questo tipo anche senza oscurare i volti dei bimbi, ma semplicemente assumendosi consciamente la responsabilità della violazione della normativa e aspettando un eventuale invito alla rimozione da parte dei genitori, sempre che questi ne vengano a conoscenza.

      Spesso capita che il genitore richieda una copia dell’immagine (se bella) complimentandosi con il fotografo :-), altre volte (rare) viene invece richiesta la rimozione senza ulteriori azioni legali.

      Grazie per la sua domanda

  • Cristian ha detto:

    Cercando in rete informazioni sulla pubblicazione di foto mi sono imbattuto in questo articolo davvero ben fatto. Il mio caso però è un pò particolare. Sto scrivendo un libro su di una persona che nella sua vita, tra le tante cose, ha insegnato in un liceo. Vorrei inserire nel libro una foto di classe che ritrae lei ed i suoi alunni che però sono minorenni. La foto risale comunque agli anni ’40 e non sono riuscito a capire se la posso inserire oppure no. Chi mi può aiutare?
    Grazie.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Salve Cristian, le cose che deve considerare sono 2: la prima è il diritto d’autore del fotografo, che secondo la legge italiana, essendo la foto di classe una “foto semplice”, ha una durata di 20 anni dalla sua realizzazione, dopo di che la foto diviene di pubblico dominio. La seconda è la natura della foto; essendo una foto di classe, si presuppone che i genitori degli alunni abbiano rilasciato a suo tempo una liberatoria d’uso alla scuola o al fotografo che la realizzò. Infine la finalità storico/culturale del suo libro potrebbe ulteriormente garantirne il suo utilizzo.

      A mio avviso la foto è pubblicabile senza alcun problema.
      Per approfondimenti ed ulteriori dubbi, comunque la invito a rivolgersi ad un avvocato esperto che certamente saprà darle le risposte da lei cercate.

      Grazie per aver scritto
      Andrea

  • Dario ha detto:

    Per prima cosa complimenti per l’articolo perché ho trovato molte conferme.
    Vorrei allargare un po’ il discorso sull’uso di foto storiche dell’inizio del 1900 in cui in primo piano ci sono 3 o 4 persone in posa (classica foto di famiglia) non conosco il nome del fotografo, mentre in alcuni casi riconosco alcuni soggetti. In base alle legge su diritto d’autore dopo 20 anni la foto diventa di dominio pubblico e la poso usare, ma posso pubblicarla senza avere la liberatoria degli interessati che ad oggi sono quasi tutti deceduti? l’art. 93 legge 633/1941 prevede che il consenso debba essere dato dagli eredi fino al 4° grado, ma c’è anche un limite di tempo oltre il quale non va chiesto?
    Grazie

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Dario,
      l’articolo 93 legge 633/1941 da te citato riguarda le “corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura”, non viene fatta menzione di “fotografia” propriamente detta o altro mezzo di comunicazione visiva. Gli unici due articoli in cui si fa riferimento indiretto alla fotografia sono l’articolo 96 e 97.

      Per quanto riguarda il diritto d’autore di un opera invece ha una durata di 70 anni a partire dalla sua morte. Dunque le questioni sono 2: autorizzazione dei soggetti ritratti, autorizzazione dell’autore.

      Detto questo, a mio avviso, essendo un opera del 1900 di autore ignoto, avendo un valore storico documentativo, sempre a mio avviso, l’immagine sarebbe pubblicabile a meno che non denigri o crei pregiudizio sui soggetti ritratti e a meno che non vi sia uno scopo di lucro, in quel caso sarebbe bene rivolgersi ad un avvocato specializzato per valutare il caso specifico.

      Data la bizzarra e scarsa regolamentazione della legge italiana in merito alla fotografia non escludo che qualche giudice potrebbe appellarsi anche all’articolo 93 in caso di contenzioso, snaturando o meglio allargando in modo moderno i suoi effetti.

      Grazie ancora per l’importante spunto di approffondimento.
      Andrea

    • Dario ha detto:

      Grazie della risposta e mi scuso, volevo citare l’articolo 96 e 97 e non il 93 che riguarda la corrispondenza. Ritengo che la foto a cui mi riferisco sia una “foto non artistica” e pertanto dopo 20 anni diventa di dominio pubblico (art. 92). Mi chiedo se la durata dei 20 anni possa essere il limite a cui far riferimento anche per la liberatoria prevista dall’art. 96, oppure se la liberatoria sia sempre dovuta senza un limite temporale ma solo fino al 4 grado degli eredi. Putroppo la normativa è molto generica per avere interpretazioni chiare.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Dario, essendo foto “non artistica” bastano solo 20 anni, per renderla di pubblico dominio.
      Essendo dunque di “Pubblico dominio”, tale immagine dovrebbe essere liberamente utilizzabile, senza chiedere autorizzazioni né corrispondere alcun compenso.
      La liberatoria prevista dall’art.96 rientra nei “Diritti relativi al ritratto.” Interessante è evidenziare come tali diritti si concentrino principalmente sulla tutela del fotografo e non del soggetto ritratto (salvo gli articolo 96 e 97). Addirittura l’art.98 definisce la possibilità d’uso incondizionato da parte dei possessori della foto (eredi compresi) ma non parla di terzi se non dell’autore.

      Dunque, personalmente, non essendoci una normativa chiara, essendo la foto di Dominio pubblico, io mi limiterei “per cortesia” ad informare (senza corrispondere compenso) gli eredi di un suo eventuale e lecito utilizzo. Ovviamente chi determinerà poi il peso di tutto sarà l’oggettività della foto, i soggetti ritratti, le varie implicazioni morali ed etiche e le finalità d’uso.

      Ovviamente in questi casi particolari, consultare un avvocato prima di ogni azione è sempre cosa buona 😉

  • Fabio ha detto:

    Complimenti per l’articolo.
    Sono laureato in giurisprudenza e faccio street da diversi anni. Sapevo già molte cose ma cercavo qualcosa che fosse in grado di riassumere tutto e tirare le fila del discorso. Ebbene, l’ho trovato.
    Grazie!

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Fabio!
      L’articolo mette assieme da diversi anni tutte le varie norme in materia e casi specifici che via via accadono in Italia. L’obiettivo è quello di fare chiarezza su un argomento ancora oggi poco e mal affrontato.

      Grazie a te per il messaggio!

    • Davide ha detto:

      Ciao ho letto l’articolo..e..volevo chiederti e adesso? è un bel problema non poter pubblicare il prorpio lavoro, e anche partecipare ai concorsi di fotografia, sopratutto perchè in strada tutto ciò che succede è legato alle persone alle loro espressioni e sorpresa in acuni casi dove si accorgono di essere stati fotografati, ma la maggior parte di loro o non lo sanno e noi non andiamo certo a farci dei discorsi, quando chiediamo ci dicono sempre di no..come si fà?.
      Non parliamo dei bambini, loro sono i migliori, i più spontanei, quelli che nella maggior parte dei casi ti fanno portare lo scatto a casa…Non so cosa fare.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Davide, non è proprio così come dici. Quello che la legge non permette è l’uso a fine di lucro dell’immagine di altre persone e l’uso improprio dell’effige di qualcuno tale da ledere la sua persona… ma gli scopi artistici, documentativi e di cronaca sono leciti! Dunque, escludendo le foto di minori, è possibile pubblicare le proprie foto street o partecipare a concorsi fotografici se le finalità sono quelle di cui sopra.

      Dunque stai tranquillo… la street photography, almeno per il momento, è una forma di espressione possibile.

  • Vittoria ha detto:

    Salve a tutti e complimenti per il sito.
    Io mi sono recata di recente a Cuba ed ho realizzato degli scatti in strada o in attività commerciali (Chiedendo sempre il consenso) sia ad adulti che a minori.In molti cadi si tratta di ritratti. Posso pubblicare le mie foto sul mio profilo Facebook (il pubblico è ristretto ai miei amici) non avendo la liberatoria da parte dei soggetti interessati? Grazie mille

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Vittoria,
      le tue foto sono state scattate a Cuba, dunque tecnicamente dovresti far capo alla legislazione del paese di origine per comprenderne la loro reale pubblicabilità. Ovviamente, essendo la condivisione non a fine di lucro, ritengo che non vi sia nulla di male, sempre che queste non denigrino o creino pregiudizio negativo nei confronti delle persone ritratte. In Italia vige il diritto di cronaca, le finalità artistiche ecc ecc.

      In alcuni casi, alcuni concorsi fotografici, tipo quelli del National Geographic, richiedono una specifica liberatoria firmata. Ma non penso sia questo il caso.

      Grazie per avermi contattato
      Saluti
      Andrea

  • Daniele Cataldi ha detto:

    Salve, recentemente, nel corso di una serata all’aperto, organizzata da un BAR di Frorinone, eravamo oltre 50 persone ad osservare per mezzo di un telescopio, le stelle e i pianeti… l’evento era dunque pubblico e in parte gratuito per chi voleva solamente osservare il cielo con il telescopio messo a disposizione della serata. Facendo alcune foto che avevano come oggetto il telescopio in questione, mi ritrovavo a fotografare, al lato della foto anche alcuni minorenni… quando d’un tratto si è presentato il papà chiedendomi di non fotografare i suoi figli. Sinceramente sono rimasto perplesso, visto che ci trovavamo in un luogo pubblico e le foto erano a mio uso personale non a scopo pubblicitario. Ho deciso comunque di venire in contro a quel papà, senza alcun problema… ma teoricamente la legge mi avrebbe consentito di realizzare degli scatti, i quali, come ripeto, avevano come oggetto il telescopio e non i minorenni, per altro ritratti di spalle e al lato della foto? Grazie per la vostra risposta!

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Daniele e grazie per aver scritto su Fotostreet.it
      Spero vivamente che tu non abbia cancellato gli scatti; proprio per le ragioni da te espresse potevi tranquillamente continuare a fotografare.
      Non hai violato alcun tipo di legge e la presenza di minori di spalle, dunque con effige non riconoscibile, esclude altri cavilli a cui un genitore potrebbe potenzialmente attaccarsi.

      A presto
      Andrea

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno a tutti,
    vorrei portare ad un concorso un’immagine alla quale tengo molto di un bimbo che corre verso una nuvola di piccioni in un parco, con i piccioni che volano via. Ora; non si può parlare di ritratto, ho scattato a 30 mm, quindi il bimbo in questione occupa 10% della foto, il resto sono i piccioni e “ambiente”. Devo dire che l’immagine è frontale e si vede abbastanza bene il volto del bimbo.
    Che ne dite? Posso utilizzarla per il concorso?
    Grazie a tutti

    • Andrea Scirè ha detto:

      Se l’immagine non lede dignità alcuna, se l’uso non ha fini di lucro o promozionali e se lo scatto è avvenuto durante un evento pubblico, si potrebbe far capo alla natura “culturale” della foto o al diritto di cronaca così come espresso dalla legge italiana. Tuttavia secondo recenti dichiarazione del Garante della Privacy “la tutela del minore immortalato in una foto, deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. E ciò vale per le testate giornalistiche, ma in egual misura anche per la fotografia.”

      Dunque un volto riconoscibile di un minore in Italia non può essere pubblicato senza una liberatoria firmata dai genitori.
      Se vuole rispettare la legge, deve procurarsi quindi tale documento 🙁

  • Giovanni Maggiora ha detto:

    Un po’ di buon senso, no?
    Se rubo ritratti con un 300mm, è una cosa, se faccio street con un 28 o 35mm un’altra.
    Con il grand’angolo, o le persone sono molto ‘ambientate’, o sono prominenti e hanno avuto ben modo di reagire allo scatto.
    Forografo in Francia, con legge simile all’italiana, e ho una regola semplice: non fotografo clochards, non mi “nascondo”, dopo un scatto “frontale” sorrido e saluto; se la persona reagisce chiedendomi di cancellare la foto (il 10% dei casi), mi fermo, ne parlo, se insistono gentilmete non discuto e cancello, spesso invece finisco per convincerle a giocare a qualche altro ritratto. A quelli che si lamentano con violenza spesso non dò la soddisfazione di cancellare la foto, ma taglio corto l’incontro e mi ricordo certo di non metter su web l’immagine, per prudenza.
    Uso lo stesso metodo anche lontano da casa, il rispetto dell’altro non è questione di legge ma di umanità.
    Winogrand, Eggleston, Cartier-Bresson, Frank: quanti documenti incredibili della storia della fotografia avevano un release???

  • damiano ha detto:

    se la persona ritratta non ha il volto riconoscibile(es. di spalle, con una maschera, ecc) si può pubblicare senza liberatoria?

    • Andrea Scirè ha detto:

      Certamente, può essere pubblicata senza timore. Tuttavia se sono presenti segni che potrebbero portare ad un suo riconoscimento e la foto lede la sua dignità o genera pregiudizio allora potrebbe essere pubblicata, ma con attenzione.

  • Monica ha detto:

    Buongiorno,
    una domanda, mia figlia ha fatto la modella per un tatuatore presso un negozio di abbigliamento. Erano un vetrina a far vedere come vengono fatti i tatuaggi, alcuni giorni dopo ha trovato una foto dove viene ritratta e di vede perfettamente in viso e tutto il corpo pubblicata su Facebook sotto un post che parla dello sfruttamento dell’immagine femminile. Lei non ha mai dato l’autorizzazione a pubblicare nessuna foto tantomeno per farne una discussione fuori dal contesto tattoo.
    Qui ci sono gli estremi per una denuncia e se si a chi ci si deve rivolgere.
    Grazie
    Monica

    • Andrea Scirè ha detto:

      Salve, la questione è delicata. Se l’evento era pubblico e sua figlia è stata ritratta in modo tale da rendere palese il contesto, allora non dovrebbe esserci violazione.
      Se invece l’immagine è stata scattata in un ambiente privato (non in un luogo pubblico) o se sua figlia è ritratta in modo decontestualizzato allora si, c’è una violazione della legge.

      Infine se il contesto in cui l’immagine è riportata, in questo caso l’articolo, lede la dignità di sua figlia o causa pregiudizio, allora la violazione sussiste a monte ed è possibile anche un’azione legale.

      In ogni caso, chieda di far rimuovere l’articolo o la sola immagine associata ad esso e si rivolga ad un avvocato che la saprà sicuramente meglio consigliare.

  • Carlo ha detto:

    Scusate ma quindi posso andare a fotografare le chiappe delle donne vestite attillate e se il fidanzato mi dice di cancellarle gli rido in faccia, tanto è legale giusto?

    • Andrea Scirè ha detto:

      Gentile Simone Montecchia (Carlo), la legge Italiana non pone alcun veto a questo tipo di “fotografia” o meglio tale tipo di “soggetto” non è proprio citato 🙂
      Dunque ritengo che se non è possibile risalire da quel “particolare” all’identità della persona si potrebbe anche andare a fotografare i sederi della gente, ovviamente con i vari rischi che una tale bizzarra pratica comporta. Ci sono dei precedenti (Savona 2015) in cui il giudice aveva sentenziato a favore dell’assoluzione di un giovane fotografo, denunciato perchè fotografava slip da sotto le scale mobili. Il giudice asseriva che il fatto non sussisteva in quanto nessuna legge proibiva quella prassi indiscreta.

  • Dario ha detto:

    Non ho voglia di andare a cercare la normativa, ma davvero nella norma è citato “Paesi Lontani” ? È una definizione grossolana, soggettiva e francamente razzista. In base a questo io potrei fotografare sia uno zulù sia un nordamericano senza autorizzazione perché sono “lontani”. Ma dubito che nel mondo reale vada così. O più pragmaticamente “paesi lontani” si legge “il terzo mondo dove la gente non ha internet”?

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Dario, sembra che la tua lettura sia stata un po’ superficiale e disattenta. Non è necessario cercare nella normativa in quanto, se leggi bene l’articolo, la parte ad essa riferita la trovi al paragrafo: “La legge italiana dice:”. La parte “grossolana e soggettiva” a cui ti riferisci invece è una mia nota, appunto “soggettiva”, relativa a ciò che in Italia è possibile pubblicare ed in cui sottolineo la palese violazione delle leggi:

      “Immagini di ritratto di minori o di adulti effettuate come reportage in Paesi distanti. Teoricamente ciò viene comunemente fatto nonostante vi sia una violazione delle leggi di fondo in quanto è molto improbabile che ci giunga un’opposizione o una denuncia. (sarebbe bene sempre e comunque avere una liberatoria)”

      Dunque con rammarico devo dirti che nel mondo reale va purtroppo così, assistiamo ad una continua violazione di leggi, pubblicazioni non autorizzate e scarsa conoscenza delle leggi. Inoltre e con questo concludo, se fotografi un Nord Americano o uno Zulù, ai fini della sua pubblicabilità devi far capo alla normativa del paese di origine e non a quella del paese di destinazione.

      In ogni caso, grazie per aver scritto e per aver letto questo Blog
      Andrea

  • Rachid ha detto:

    Grazie Andrea….

  • Rachid ha detto:

    Buongiorno. Un carabiniere può fotografare qualcuno per strada.???

    • Andrea Scirè ha detto:

      Senza divisa un carabiniere è un cittadino italiano come chiunque, soggetto alle stesse leggi a cui sono soggetto io e tu, dunque se vuole può fotografare chi vuole sempre nei limiti del rispetto delle leggi vigenti. In divisa invece dovrebbe aver un valido motivo di servizio o una formale autorizzazione per fotografare dove non si può.

      Grazie per la domanda
      Andrea

  • Alessio ha detto:

    Ciao Andrea, una domanda: io sono YouTuber (o meglio, sto per avviare un canale) e avevo visto alcuni video dei TheShow (che sono famosi YouTubers), che vanno in giro a fare esperimenti sociali per le strade di Milano. In questi video si vedono chiaramente i vari passanti in sottofondo (anche bambini), a nessuno dei quali ovviamente è possibile chiedere la liberatoria.

    E’ giusto quindi affermare che se le persone vengono accidentalmente inquadrate in un video, e queste non sono i soggetti principali del video, ma appunto dei semplici passanti nel fondo, non serve liberatoria, anche con minori?

    Lo chiedo perché non penso che un canale come i TheShow sia così sprovveduto da mettersi in grane legali, ma allo stesso tempo volevo avere le idee più chiare: ho girato un video in cui un mio amico parla seduto al bar di una libreria, e nel sottofondo si vedono alcuni clienti che girano tra gli scaffali (tra cui un bambino), teoricamente anche loro sono soggetti accidentalmente ripresi, e quindi non determinanti all’economia del video (che mostra il mio amico parlare).

    Qualche delucidazione sulla questione YouTube mi sarebbe utile. Aggiungo: il fatto che uno YouTuber monetizzi i propri video con gli annunci pubblicitari è un rischio, anche per le persone in sottofondo (minori o non che siano)? Sempre guardando i TheShow o altri YouTubers simili sembrerebbe di no, ma mi sarebbe utile un suo parere. Grazie anticipatamente

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Alessio, grazie per aver scritto su fototreet.it.
      In verità occupandomi di fotografia, non ho mai preso preso in considerazione la normativa relativa alle riprese audio-visive.
      Considera che in linea generale valgono le stesse regole della fotografia, tuttavia ci sono specifiche sentenze della cassazione che regolano e spiegano più dettagliatamente alcune dubbie interpretazioni in ambito video.
      in modo particolare la sentenza n. 47165/2010 della cassazione afferma che quando si riprendono scene di vita quotidiana all`aperto bisogna rispettare la privacy [ndr. nel suo più ampio significato e non strettamente connessa ai dati personali] ma anche che “quando le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le persone inquadrate nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto “necessariamente” consapevoli della loro esposizione.

      Dunque, essendo come sempre la normativa italiana “interpretabile” e visto lo scopo di lucro di base, il mio consiglio è di rivolgerti comunque ad un avvocato o esperto in materia al fine di togliere ogni legittimo dubbio.
      Io personalmente ritengo anche che, se tali riprese non ledono la dignità delle persone ritratte e se il soggetto principale di interesse è lo speaker e non i passanti nello sfondo, tale ripresa, se in luogo pubblico, non dovrebbe violare alcuna legge.

  • Chiara ha detto:

    Ciao Andrea, volevo farti una domanda. Ho scattato delle foto a delle persone che partecipavano ad una manifestazione e sono principalmente ritratti. In alcuni casi i soggetti sono completamente isolati, in altri si vedono parti di bandiere più o meno riconoscibili. Nella maggiorparte i soggetti guardano in camera ed erano consepevoli di essere fotografati. La motivazione che mi spinge a pubblicare le miei foto sulle piattaforme social è quella dell’autopromozione. In questo caso non varrebbe più il diritto di cronaca come esposto nel commento precedente?
    Grazie
    Chiara Cecchin

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Chiara, grazie del commento. Se la finalità ultima della tua autopromozione è vendere “servizi fotografici” o altro genere di prestazioni fotografiche allora non puoi utilizzare l’effige di qualcuno senza un suo esplicito consenso scritto (una liberatoria insomma). Le eccezioni sono relative a figuranti o personaggi pubblici, basta che ciò non arrechi un danno alla dignità dei soggetti ritratti.

  • Lorenzo ha detto:

    Ciao, vorrei fare una domanda per sapere un vostro parere: ho una foto scattata durante una rappresentazione storica per le strade del mio paese in cui un figurante vestito con abiti vecchi sta lavorando del legno.
    Il soggetto era lì per farsi vedere e quindi consapevole di essere fotografato, ma non sta guardando in camera e il taglio della foto è fatto (volutamente) in modo tale da non mostrare il contesto in cui si trova, sembra piuttosto un vero scatto rubato ad un anziano artigiano. Se pubblico una foto del genere per una mostra rischio la denuncia o sono a posto secondo il vostro parere?

    • Andrea Scirè ha detto:

      La foto è stata scattata durante una manifestazione pubblica ad un figurante, dunque anche se vi è una decontestualizzazione dovuta al taglio, il diritto di cronaca rende pubblicabile l’immagine senza rischiare una denuncia. (E’ buona norma indicare nella didascalia dell’immagine l’evento in cui tale foto è stata scattata)

  • Marco Di Terlizzi ha detto:

    Ciao a tutti e grazie Andrea, per aver sollevato questo importante tema. Pratico la street o almeno ci provo umilmente e ti dirò che tutte le volte è un problemone, però posso provare a raccontare come procedo io. Intanto, cerco sempre di imporre il mio ritmo, quando la persona si rende conto di essere fotografata o ne ha il dubbio, io sono già lontano, cerco sempre di dare un’impressione discreta e banale. La mia nuova macchina mi consente di scattare e impostarla dallo smartphone e questo è un aiuto. Poi, i minori non li riprendo mai, in nessun caso. Infine, cerco sempre di aggirare la questione delle restrizioni legali, scegliendo quasi sempre soggetti che a prima vista non diano l’idea di volersi avventurare in cause legali o di conoscere bene le norme. Tutto questo non mi risolve e in primavera, quando ci sarà la mia prima mostra in provincia di Genova, so che dovrò fare una selezione accurata, anche rinunciando a qualcosa. Però il ritratto rubato è un’esperienza davvero troppo bella per potervi rinunciare, almeno del tutto.
    Grazie per la vostra attenzione.
    Marco Di Terlizzi.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Marco, grazie per aver raccontato il tuo modus operandi. Ognuno di noi tende sempre a sviluppare, in base alla propria indole e carattere, un modo di fare e di agire tutto proprio, tuttavia basarsi sulla non conoscenza delle norme da parte di chi viene fotografato rimane comunque una soluzione rischiosa, idem per il “mordi e fuggi” che non nego di utilizzare anche io molto spesso.

      Negli ultimi periodi sto cambiando tuttavia approccio, soprattutto nei ritratti di strada, ho notato che basta un sorriso, un grazie o un complimento per mettere a proprio agio le persone e dopo il primo scatto come dici tu “rubato” spesso mi capita di parlare con i soggetti fotografati e magari fare qualche altro scatto, con sorriso e dunque con esplicito consenso.

      Alla fine, al di la dell’uso, ritengo che questo aspetto “sociale” della street photography sia molto gratificante e di sicura crescita personale… e se non riesci a portare a casa lo scatto, sicuramente porti l’esperienza di un incontro.

      In bocca al lupo per il tuo editing e per la mostra.
      Andrea

  • Federico ha detto:

    Non riscontro il divieto di pubblicare minori. La legge sul diritto d’autore non li distingue dai maggiorenni e che io sappia esiste solo un codice di autoregolamentazione per i giornalisti, ma nessun divieto specifico. Pertanto, la pubblicazione di foto di minori dovrebbe essere autorizzata dall’esercente la patria potestà.
    Sono mal informato io?

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Federico, non sei male informato. Quanto scritto nell’articolo è il succo semplificato di una dissertazione molto più ampia.

      l’Art. 96 legge 633/41 recita così: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente (art.97). Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell’art. 93.”. Dunque come da te affermato il divieto è esteso a qualunque individuo (anche minori), per cui è sempre necessaria una esplicita liberatoria da parte dell’interessato [nel caso di minori sarà chi ne esercita la patria potestà].

      Tuttavia, in street photography si può, per certi versi, trovare l’escamotage del diritto di cronaca, ma utilizzando tale escamotage si entra nell’ambito giornalistico e conseguentemente si dovrebbe rispettare quanto sancito dalla “carta di Treviso” che ne regola le modalità di pubblicazione. In altre parole, nonostante qualche eccezione, in Italia è rischioso pubblicare foto di minori senza liberatoria.

      Tornando sul mondo reale, a tutti sarà capitato di trovarsi qualche minore in foto. Che fare?

      Nei casi in cui l’effige di un minore è ben visibile, non è il soggetto principale della nostra foto e ovviamente non abbiamo una esplicita liberatoria… beh se decidiamo di pubblicare comunque (internet compreso) dobbiamo assumerci la responsabilità inerente anche ad una violazione di legge. A tal proposito in caso di controversia, non risolvibile con la semplice rimozione di foto dal web, sarà il giudice ad avere l’ultima parola in base anche al contesto di pubblicazione.

      Infatti secondo quanto definito dalla Cassazione Civile il 5 settembre 2006, Sentenza n. 19069: “il giudice adito in relazione al denunciato abuso dell’immagine del minore, ritratto senza particolari cautele idonee a renderlo irriconoscibile, deve prendere in considerazione il contesto in cui si collocano le fotografie, al fine di stabilire se la riproduzione sia tale da danneggiare lo sviluppo psichico del minore ed il suo diritto alla riservatezza” .

      Grazie per aver dato un ulteriore spunto di approfondimento su questa spinosa questione.
      Andrea

  • Gabriele ha detto:

    Ciao Andrea,

    innanzitutto complimenti per il tuo blog.

    Siccome ieri sera ho partecipato ad un incontro, organizzato dall’associazione dove ho lo studio a Torino, proprio sulla privacy; tenuto da un socio che è… un dipendente della polizia postale, ti scrivo due inesattezze che riporti in questo articolo proprio perché abbiamo fatto le stesse domande specifiche… ottenendo però delle risposte diverse da quelle che tu spieghi

    si possono fotografare e pubblicare foto di altre persone comuni IN UN CONTESTO (quindi non un ritratto con un 85mm 1.4 con dietro tutto sfuocato ) senza bisogno di liberatoria SOLO nel caso di MANIFESTAZIONE O EVENTO PUBBLICO! Quindi fare le foto durante l’allenamento di nuoto No! farlo durante la gara Si. Anche per i minori! I genitori infatti accettano facendo partecipare il minore all’evento che questi possa essere ripreso e la foto divulgata. Naturalmente il ritratto deve essere contestualizzato e avere elementi che facciano risalire in maniera chiara all’evento. In più sempre se la foto è contestualizzata o comunque fatta a poca distanza dal soggetto il solo fatto che guardi in macchina e magari sorrida, ovvero sia in posa è considerata dalla legge tacita accettazione e quindi non è necessaria la liberatoria, ma sempre durante manifestazioni, in un giorno qualunque questo non vale più, ci vuole sempre la liberatoria.
    Resta fermo il fatto che la foto non deve essere lesiva della dignità della persona per cui qualsiasi foto di risse, drogati, persone che piangono – in teoria per legge – non dovrebbero essere mai pubblicate, o meglio chi le pubblica sappia che se la persona ritratta facesse causa la vincerebbe al 100%.

    I riferimenti normativi di quanto sopra sono l’art. 10 del codice civile e gli articoli 96 e 97 sul diritto d’autore.
    Controllare per credere.

    Dopo ieri sera io sono arrivato alla conclusione che la street per essere tranquillo la posso fare solo con un 24mm o inferiore e solo durante manifestazioni pubbliche. In tutti gli altri giorni…. solo due alternative o gran belle foto di architettura o faldone di liberatorie :-).

    Spero di aver fatto una cosa gradita e ti auguro una piacevole giornata

    Buona luce

    Gabriele

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao Gabriele, innanzitutto GRAZIE a te per aver fatto maggior chiarezza su questo annoso problema della Privacy in Strada.
      Ho riletto diverse volte il tuo intervento e quanto da me scritto, non noto discordanze ma piuttosto precisazioni relative al “tacito assenso” e dunque la non necessità di liberatoria nel caso in cui il nostro soggetto guardi sorridendo in camera.

      Non sono d’accordo, tuttavia, con la tua conclusione in quanto una foto in strada in un giorno qualunque, contestualizzata e in cui appaiono persone riconoscibili, mostra uno spaccato del “Costume di una Società” e dunque assume una valenza di tipo culturale/didattico la quale è contemplata nell’articolo 97 da te citato: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

      Basta solo questo articolo a giustificare la street photography;
      per quanto riguarda le ottiche, ovviamente più largo stai meglio è 😉

    • alessandro ha detto:

      è cmq ridicolo che nel 2014 non esista un legge precisa e chiara che tuteli l’arte e la street ph in generale. o meglio , “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”

      o in fin dei conti questo basta, anche se è abbastanza empirico lo stabilire quando un qualche cosa faccia cultura o no . definizioni piu nette aiuterebbero. per me una foto di street che prende anche spunto dai maestri del passato, da un arte come la fotografia è cultura ! non dovrebbe bastare questo per non avere dubbi?

      però poi si sente che dipende dal peso del soggetto all’interno dell’immagine e tutta una serie di cose… perchè? anche fosse un ritratto stretto e la foto fa parte di un lavoro , un progetto culturale non sarebbe comunque pubblicabile?

      Un pome ho fermato sconosciuti per strada , con un flash da studio, fatto dei ritratti, ho chiesto anche una liberatoria audio ma.. anche senza e anche essendo ritratti stretti, non stiamo parlando di cultura? quindi serve o no la liberatoria? una rivista probabilmente senza non me la pubblicherebbe.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Purtroppo caro Alessandro, siamo in Italia, dove ogni singola legge e dubbia e soggetta a interpretazione. La decisione finale se una foto ha o meno un fine culturale in caso di un contenzioso spetta solo al giudice, ciò comporta comunque rogne legali. In definitiva, ogni volta che nutriamo dubbi sulla possibilità di autorizzazione di una determinata foto, specie nei ritratti, dovrebbe essere una buona prassi chiederne l’autorizzazione. Per foto “più larghe” possiamo stare un po’ più sereni. Solitamente se l’immagine non viene utilizzata per fini di lucro alla fine nessuno si lamenta. Del resto la prima lettera di qualunque avvocato prima di procedere contiene sempre una diffida alla pubblicazione con richiesta di eliminazione delle varie copie; capirai che togliere una foto da un sito è un attimo, da un giornale già stampato impossibile, proprio per questo, le riviste sono molto caute a pubblicare foto di ritratti prive di liberatoria.

      Fare street photography in Italia, significa dunque stare sempre in bilico tra il lecito e non lecito. Come ho scritto sopra, sta a noi decidere quanto spingerci oltre e quanto rischiare.

      Io ho scelto di correre questo cauto rischio senza tuttavia esagerare.

  • alessandro ha detto:

    ok ma le pene? no sono mai riuscito a trovare una fonte che ne indica i rischi. ovverò faccio una foto di un 17enne , la pubblico: il rischiò qual’è , che venga rimossa? una multa o cosa?

    cmq è assurdo applicare certe leggi in street ph. si deve aver paura anche a fotografare dei bambini che giocano …. Bresson con queste leggi non sarebbe mai esistito

    la morte dell’arte.

    • Andrea Scirè ha detto:

      Ciao, concordo con te che in Italia è complesso fotografare!
      Uno street photographer opera quasi sempre ai limiti della legalità, e solo il buon senso della gente permette di non subire conseguenze a causa di pubblicazione non autorizzate.

      Per quanto riguarda i rischi nel concreto sono di due tipi: penale e amministrativo.
      Nello specifico per usi commerciali dell’effige non autorizzata di una persona, dunque per scopri di lucro o per vantaggio personale, o nel caso in cui tale uso arrechi danno alla persona, si rischia, in Italia, da 6 mesi a tre anni di reclusione.

      Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative dipendono dal tipo di caso e vanno da 6000 euro in su (anche fino a 60.000 euro!).

      Ovviamente, dato che siamo in Italia, magari per una foto di street ci si limita alla diffida dalla pubblicazione e solo nel caso in cui sia lesiva per l’immagine dell’ignaro fotografato si arriva in tribunale con sentenze quasi sempre di tipo pecunario. A me capita spesso, che un paio di stampe o la versione digitale della foto sia sufficiente per calmare gli animi.

      Per il resto e solo un Caos generale tra cavilli e norme che crea solo confusione derivante anche da una documentazione poco chiara.

      PS: meno male che Bresson era francese!
      PS2: Grazie per lo spunto di riflessione e approfondimento e per aver letto fotostreet.it 😉

      ciao
      Andrea

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